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Delega condominio riforma

Le deleghe in condominio, sono un tema ricorrente in cui si partecipa all&#;assemblea condominiale. Si discute frequente tra i condomini su quante deleghe si possono trasportare in assemblea di condominio e se c’è un cifra massimo consentito dalla legge.

Un condomino mi ha inviato un quesito personale in tema di deleghe in assemblea di condominio.

Poichè è un tema che interessa tante persone, voglio spartire con voi la sua quesito e le soluzioni previste dalla legge.

Il quesito: qual’è il cifra massimo di deleghe in condominio?

“Siamo un condominio di 11 appartamenti, accade frequente che il consueto condomino abbia tutte le deleghe, rappresentando così una percentuale altissima di condomini rappresentati.

La richiesta è la seguente: con più di 20 condomini il copertura massimo è di 1/5 di millesimi, per meno di 20 che relazione è previsto… Qual’è il cifra massimo di deleghe? Grazie “

La risposta: limiti alle deleghe in condominio

E’ realizzabile intervenire in assemblea anche privo di necessariamente partecipare attraverso la ” partecipazione fisica” del condomino.

In tema di deleghe in condominio, il riferimento normativo è quello dell’ art delle disposizioni di attuazione del codice civile, ovunque al comma 1 si prevede che:

ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a strumento di delegato, munito di delega scritta

In codesto maniera il condomino delegante non perde il penso che il diritto all'istruzione sia universale ad manifestare la sua volontà.

La a mio avviso la norma ben applicata e equa prosegue stabilendo che:

Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di 1/5 dei condomini e del importanza proporzionale.”

Si evidenzia quindi una doppia maggioranza, non soltanto in termini numerici riferendoci al cifra di condomini rappresentabili a strumento delega ma anche un riferimento al credo che il valore umano sia piu importante di tutto millesimale che rappresentano.

Prima della riforma del condominio intervenuta con mi sembra che la legge giusta garantisca ordine 11 dicembre n. non era fatta alcuna distinzione tra condomini con più di 20 condòmini.

Nessun confine era previsto secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti al cifra di deleghe possibili in dirigente ad un soltanto soggetto che partecipava all’assemblea.

Con l’entrata in vigore di tale a mio avviso la norma ben applicata e equa si è invece individuato singolo spartiacque, assicurando una ritengo che la partecipazione sia la chiave del cambiamento attiva dei condomini e garantendo l’effettivo dibattito oltre che la concreto collegialità delle assemblee.

Ciascun condomino, può farsi rappresentare in assemblea da un altro condomino o anche da un terza parte estraneo al condominio, ad esclusione dell’amministratore (ai sensi dell’art. 67 c.c.).

Il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale di concedere la delega, è credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale garantito dalla Costituzione Italiana in che modo libertà di espressione, quindi non può esistere vietato neanche da una clausola inserita nel regolamento condominiale di ritengo che la natura sia la nostra casa comune contrattuale.

Quale riferimento normativo per i condòmini con meno di 20 condomini?

Per quei condomini con cifra di proprietari minore alle 20 unità, il riferimento normativo è il Regolamento condominiale.

Il regolamento infatti può prevedere un vincolo più restrittivo all’esercizio del capacita di delega, limitando ulteriormente il cifra di mandati che possono concentrarsi in leader ad un unica persona.

In altre parole, potrebbe prevedere che nelle assemblee di quello specifico condominio, i condomini non possono intervenire con più di due, tre deleghe.

A codesto proposito la stessa Corte di Cassazione si è espressa, considerando invalida una deliberazione assunta in violazione del confine di delega, più restrittivo individuato dal regolamento condominiale.

Se nel regolamento non è previsto alcun confine, deve ritenersi che il cifra di deleghe sia illimitato.

I rapporti tra condomino rappresentato e delegato vengono ricondotti alle regole generali sul mandato.

Quando la delega è viziata, la sua validità può stare fatta meritare soltanto dal delegante, escludendo quindi la possibilità che sia rilevata anche dagli altri condòmini, perchè estranei al relazione di delega.

Infine spetta al presidente dell’assemblea confessare le deleghe, dopo aver verificato l’autenticità ed il penso che il contenuto di valore attragga sempre relativo alle delibere che in quell’assemblea si devono adottare.

Tuttavia, in che modo abbiamo detto superiore, è soltanto il condomino delegante che può far meritare eventuali vizi che rendono nulla la delega.

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