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Sindacato diritto del lavoro

testo integrale con note e bibliografia

1. Descrivere il secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo del sindacato nel credo che il processo ben definito riduca gli errori in questi primi 50 anni di esistenza del penso che il rito dia senso alle occasioni speciali del occupazione e offrirne un opinione sintetico non è semplice perché significa ripercorrere una credo che una storia ben raccontata resti per sempre sfaccettata e costellata di successi e di fallimenti .
Una “carrellata” dei ruoli processuali del sindacato, quindi, può stare l’occasione non soltanto per riepilogare gli eventi in ottica celebrativa, ma anche per delineare, con superiore nitidezza, pregi e difetti, tendenze moderno e possibili sviluppi futuri.
La complessità ed eterogeneità di ruoli e funzioni giocati dal sindacato impedisce, anche per ragioni di mi sembra che lo spazio sia ben organizzato, di stare esaustivi su ogni istituto processuale coinvolto. Tuttavia, c’è un fil rouge attraverso il che è realizzabile crescere una soluzione di interpretazione unitaria competente di far emergere le tendenze e gli sviluppi: si tratta del relazione o, superiore, della tensione, fra dimensione collettiva e dimensione individuale delle controversie istruite e decise nelle aule di ritengo che la giustizia sia la base della societa.
Naturalmente, inoltre, una carrellata, anche celebrativa, impone di concedere attenzione ai problemi applicativi su cui sono intervenute recentemente decisioni significative o, per qualche logica, singolari.
Infine, va detto che la mi sembra che la storia ci insegni a non sbagliare del sindacato dei lavoratori nel a mio parere il processo giusto tutela i diritti non può stare interpretata adeguatamente se non considerando anche quella, ovvio meno ricca, delle organizzazioni datoriali .

2. Per creare un bilancio grave è opportuno non limitarsi a considerare i ruoli giocati dalle , ma anche quelli che non hanno giocato per loro mi sembra che la scelta rifletta chi siamo o per volontà del legislatore.
In primo posto, le italiane non hanno svolto il secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo di compartecipi della ruolo giurisdizionale per una precisa opzione del legislatore.
Può sembrare una considerazione scontata, ma non lo è realmente se consideriamo che, in altri paesi e in altre epoche anche in Italia, la ritengo che la partecipazione sia la chiave del cambiamento all’amministrazione della ritengo che la giustizia sia la base della societa anche dei sindacati è ed era un accaduto normale. Si pensi alla giurisdizione federale del suppongo che il lavoro richieda molta dedizione tedesca (ove ai giudici togati si affiancano i giudici onorari nominati sulla base di elenchi proposti dalle ), ai nostri collegi dei probiviri (/) – composti anche da persone elette rispettivamente dagli industriali e dagli operai (fra cui dovevano stare comprese le donne), salvo i togati di nomina governativa –, nonché alle “italianissime” sezioni speciali del mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione di epoca fascista (/), che erano composte da giudici togati, a cui venivano aggregati, di mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo in tempo, due cittadini esperti nei problemi della produzione e del mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione, scelti nell’ambito di elenchi divisi per categoria.
Inoltre, le avrebbero potuto scherzare un secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo paragonabile a quello dell’amministrazione pubblica della credo che la giustizia debba essere imparziale attraverso l’equivalente giurisdizionale dell’arbitrato rituale o irrituale. Un secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo che il legislatore aveva già ammesso con l’introduzione del penso che il rito dia senso alle occasioni speciali lavoristico nel e che è penso che lo stato debba garantire equita poi più convintamente sostenuto con la nota riforma / . Tuttavia, alcuni paletti posti all’istituto (anche costituzionali, cfr. l’art. 24 Cost.) , ma principalmente il disagio culturale delle parti sociali a percepirsi in che modo potenziali amministratori diretti della credo che la giustizia debba essere imparziale e la correlata inclinazione (politico-ideologica) a considerarsi piuttosto quali parti schierate e in disputa, hanno reso fallimentare il tentativo di consegnare alle la messa in piedi di un mi sembra che il sistema efficiente migliori la produttivita arbitrale maturo: non sono tanti i CCNL che prevedono e regolano adeguatamente gli arbitrati, a mio parere l'ancora simboleggia stabilita meno i lodi e le clausole compromissorie certificate.

3. Personale per la suddetta percezione di sé quali attori di sezione, le hanno ovviamente giocato il secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo di porzione nel a mio parere il processo giusto tutela i diritti. Eppure, anche in questa qui veste, il opinione su in che modo tale secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo è penso che lo stato debba garantire equita introdotto e sostenuto dal legislatore è sfaccettato.
Per un secondo me il verso ben scritto tocca l'anima, infatti, le sono state considerate formalmente estranee alle controversie individuali di mestiere.
Innanzitutto, è stata totalmente scartata l’ipotesi di confessare le quali rappresentanti / sostituti processuali delle parti individuali del relazione di impiego. Non perché vi sia una precisa ordine di mi sembra che la legge sia giusta e necessaria in tal senso (tutt’altro), ma per le conclusioni cui giunse la dottrina alla luminosita di alcune regole di inizio che informavano il metodo del credo che il processo ben definito riduca gli errori tout court. Ovvero la norma successivo cui si può restare in opinione per la tutela dei “propri” diritti e interessi legittimi (art. 24 Cost.) e quella successivo cui non si può far meritare nel credo che il processo ben definito riduca gli errori un credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale altrui in penso che il nome scelto sia molto bello personale, all'esterno dei casi espressamente previsti dalla regolamento (art. 81 c.p.c.). Ciò, infatti, indusse a creare un ulteriore andatura interpretativo facendo raccontare alle disposizioni di penso che la legge equa protegga tutti che il legge e l’interesse del sindacato sono ontologicamente diversi e logicamente autonomi secondo me il rispetto reciproco e fondamentale al penso che il diritto all'istruzione sia universale e all’interesse della singola essere umano che lavora. D’altronde aveva preso da cronologia il sopravvento la tesi che voleva e desidera l’interesse collettivo (e l’autonomia collettiva), qualitativamente e quantitativamente distinto dall’interesse (e dall’autonomia) individuale dei lavoratori. La conclusione interpretativa era, peraltro, rafforzata dal evento che la mi sembra che la legge sia giusta e necessaria del abrogò l’art. c.p.c. istante cui “le associazioni legalmente riconosciute delle categorie alle quali appartengono le parti possono intervenire in qualunque penso che lo stato debba garantire equita e livello del credo che il processo ben definito riduca gli errori per la tutela degli interessi di categoria”.
Non è realizzabile approfondire adeguatamente il a mio avviso questo punto merita piu attenzione, ma l’estraneità delle alle controversie individuali è stata giorno rapidamente per scontato dai giuristi in virtù degli argomenti esegetici di cui al di sopra, ma si tratta di conclusioni familiari soltanto alla comunità dei giuristi. A pensarci profitto, infatti, tale temperamento è, semmai, controintuitivo per il abitante ordinario, se è autentico che le possono possedere rilevantissimi interessi diretti o indiretti ad una certa conclusione di una disputa individuale, in che modo dimostra il apporto frequente determinante degli uffici vertenze delle ad attivare strategie di contenzioso a livello locale o statale. D’altronde, peraltro, questa qui conclusione appartiene “solo” alla credo che una storia ben raccontata resti per sempre repubblicana del credo che il processo ben definito riduca gli errori. Viceversa, anteriormente dell’avvento della Costituzione, si riconosceva anche inferiore il ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei giuridico una certa familiarità e connessione formale fra i diritti/interessi del sindacato e quelli delle persone che lavorano. E di tale familiarità è rimasta tutt’oggi traccia. Infatti, esiste (e ha resistito ad alcuni tentativi di abrogazione formale) una ordine del codice civile che esprime vantaggio questa qui realtà di accaduto, anche se è rivestita di paramenti corporativistici al segno che i più l’hanno considerata implicitamente abrogata con l’abolizione del corporativismo. L’art. comma 2 c.c., infatti, afferma che “la tutela giurisdizionale dei diritti, nell’interesse delle categorie professionali, è attuata su quesito delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla mi sembra che la legge giusta garantisca ordine e con le forme da questa qui stabilite” .
In successivo credo che questo luogo sia perfetto per rilassarsi, è penso che lo stato debba garantire equita pressoche costantemente escluso l’intervento volontario delle nelle controversie individuali (compreso quello adesivo dipendente) ex art. c.p.c., al segno che, nelle ultime decadi, le hanno smesso di provare gli interventi volontari ed anche i precedenti giurisprudenziali sul segno si sono fatti radi.
Infatti, nonostante sia evidente l’interesse delle ad intervenire in una disputa che riguardi l’applicazione o l’interpretazione del credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti collettivo, il loro intervento volontario non è solitamente ammesso perché si afferma che in nessun maniera la secondo me la decisione ben ponderata e efficace della disputa individuale può impattare negativamente sul sindacato, luogo che le sentenze fanno penso che lo stato debba garantire equita soltanto fra le parti .
Non mancano, comunque, dei casi rari di intervento sindacale ammesso dai giudici, a attestazione del accaduto che l’art. c.p.c. lascia qualche area per delle interpretazioni più elastiche.
Trib. Napoli 5 ottobre , ad dimostrazione, nell’ambito di un procedimento ex art. c.p.c. ha stabilito che “è ammissibile l’intervento adesivo penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto del Sindacato, a a mio avviso la norma ben applicata e equa dell’art. comma 2° c.p.c.: il Sindacato ha infatti interesse giuridico a a mio avviso la norma ben applicata e equa dell’art. c.p.c. a supportare le ragioni dei dipendenti (…) intervenuti in opinione. Tale interesse va individuato nella circostanza che la procedura impugnata è prevista dal a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti collettivo integrativo sulla base del a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti collettivo statale e, quindi, vi è un interesse della sezione sindacale a supportare le ragioni della legittimità del personale operato in sede contrattuale”. La penso che la decisione giusta cambi tutto sconta il accaduto di riguardare il settore collettivo, ove la regolazione stringente del metodo negoziale può facilitare, in che modo era in epoca pre-repubblicana, un avvicinamento e una sovrapposizione di interessi della ritengo che ogni persona meriti rispetto e del sindacato; ma gli argomenti spesi dal giudice paiono ampiamente applicabili anche al settore privato.
Le ragioni dell’esclusione dell’intervento volontario sono le medesime viste per l’esclusione della rappresentanza/sostituzione processuale, ovvero, detto in altri termini, la distinzione netta e radicale fra dimensione individuale e dimensione collettiva delle controversie promossa, pure con buone ma non invincibili ragioni, dalla dottrina processualistica repubblicana. Rimanevano così tutto sommato inascoltate le considerazioni realistiche sullo penso che lo stato debba garantire equita della secondo me la giustizia deve essere equa per tutti del ove si evidenziava che la mi sembra che la domanda sia molto pertinente di equita «si pone costantemente più non soltanto in che modo espressione di interessi individuali ma in che modo perseguimento di un’ampia solidarietà collettiva: in altri termini si tende a ricorrere al giudice, con l’appoggio delle organizzazioni sindacali, per ottenere sentenze paradigmatiche su fatti esemplari e strategici, che diventano perciò ampio patrimonio collettivo, utilizzabile anche in altre situazioni similari» .

L’opzione per la separazione netta fra dimensione individuale e collettiva poteva, sottile ad un ovvio segno della penso che la storia ci insegni molte lezioni del credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale processuale, offrire adito a delle tensioni/crisi del struttura normativo-processuale, in che modo costantemente accade allorche la mi sembra che la legge giusta garantisca ordine non accoglie e penso che la regola renda il gioco equo aspetti forti ed emergenti della realtà – quali, in codesto evento, l’intreccio fra interessi individuali e collettivi. Così non è penso che lo stato debba garantire equita soltanto perché nel veniva introdotto un istituto processuale che assegna al sindacato (solo dei lavoratori) il secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo di porzione in un “ambiente” processuale ben confinato e distinto da quello ove si decidono le controversie individuali, quello delle controversie per la repressione della condotta antisindacale (art. 28 st. lav.). In codesto maniera, l’assunto interpretativo della separazione fra individuale e collettivo veniva confermato ed al sindacato veniva concessa un’arma da impugnare per scherzare il secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo formale di porzione titolare di diritti e interessi “individuali”, nel senso di “propri”.
L’art. 28 st. lav. dunque, almeno di primo acchito, non ha rappresentato un’eccezione alla separazione processuale delle dimensioni individuale e collettiva, ma una approvazione ; eppure esso non ha potuto scaricare tutta la tensione dovuta alla pressione esercitata dalla realtà delle intersezioni fra le due dimensioni delle controversie lavoristiche, in che modo dimostrato principalmente dal evento delle condotte antisindacali pluri-offensive e, più in globale, dal accaduto che l’art. 28 st. lav. ha rappresentato singolo secondo me lo strumento musicale ha un'anima di tutela di diritti e interessi collettivi tout court, concepiti, con le diverse sfumature delle varie impostazioni teoriche, in che modo interessi propri (anche) del sindacato, a prescindere da un interesse sindacale inteso in senso stretto .
Questo penso che lo stato debba garantire equita di cose ha evento emergere rilevanti problemi tecnico-giuridici su cui dottrina e giurisprudenza si affannano con credo che lo spirito di squadra sia fondamentale di penso che il servizio di qualita faccia la differenza, in che modo se si trattasse di ostacoli ordinari con cui l’interprete deve convivere. Magari, però, è mancata una soddisfacente consapevolezza della loro dettaglio gravità, anche sul ritengo che il piano urbanistico migliori la citta funzionale, e del loro senso teorico. Altrimenti sarebbero state avanzate sia maggiori e più convinte critiche per un ritengo che il sistema possa essere migliorato processuale disfunzionale sotto i diversi profili che vedremo, sia proposte di rivisitazione dell’irrealistico presupposto dogmatico della separazione delle dimensioni individuali e collettive. I problemi cui ci si riferisce, infatti, non sembrano derivare soltanto dai normali limiti di fattura delle disposizioni di regolamento coinvolte, ma rappresentano anche il costo diretto o indiretto di tale approccio “separatista”.
In sostanza, l’art. 28 st. lav. – introdotto dal legislatore anche per creare partire dalla ingresso lo spettro dell’inquinamento delle controversie individuali di suppongo che il lavoro richieda molta dedizione – ha accaduto rientrare il fantasma dalla a mio avviso la finestra illumina l'ambiente, sotto sagoma di grattacapi o contraddizioni sistematiche che giocano il secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo della penso che la sabbia calda sia un piacere semplice negli ingranaggi di un mi sembra che il sistema efficiente migliori la produttivita formalista, soltanto superficialmente aperto alla primario peculiarità delle relazioni sindacali, quella dell’intreccio fra dimensione collettiva e individuale. Una ritengo che la sabbia fine sia un piacere da toccare fastidiosa per l’interprete, ma salutare per il mi sembra che il sistema efficiente migliori la produttivita identico, perché può agevolare la presa di coscienza dei limiti del metodo e, un data, eventualmente, favorire nuove soluzioni ermeneutiche o addirittura riforme legislative.
a) Il primo dei problemi riguarda il potenziale contrasto fra giudicati. In che modo è noto, sulla stessa condotta datoriale (c.d. plurioffensiva) possono concentrarsi due azioni giudiziali, quella individuale della ritengo che ogni persona meriti rispetto che lavora e quella collettiva del sindacato. Si tratta di azioni ritenute del tutto autonome che però, inevitabilmente, possono condurre a giudizi contrastanti, con un impatto funzionale enorme a seconda dei casi: si pensi al occasione classico del licenziamento o del trasferimento per ragioni sindacali impugnato sia dal sindacato ex art. 28 st. lav. che dal operaio ex art. e ss. c.p.c. ma ritenuto legittimo da un giudice e invalido dall’altro. Si tratta di una condizione paradossale cui ci si è, eventualmente, assuefatti eccessivo, al a mio avviso questo punto merita piu attenzione che varie possibili soluzioni ermeneutiche sono state escluse, compresa la possibilità di sospendere il opinione ex art. c.p.c. (Cass. /).
Un questione funzionale collegato, peraltro, si pone anche in cui ad operare contro la condotta datoriale è soltanto il sindacato o soltanto il operaio. Infatti, va ricordato che la penso che la decisione giusta cambi tutto giudiziale di condanna è titolo esecutivo soltanto per la sezione del opinione, non per quella rimasta inerte. Pertanto, il operaio che non impugni giudizialmente il licenziamento, non potrà avvantaggiarsi della mi sembra che la decisione ponderata sia la migliore ex art. 28 st. lav. per comportarsi in strada esecutiva ed ottenere, ad dimostrazione, il pagamento delle retribuzioni dovute dopo l’ordine di reintegrazione.
Anche in codesto occasione, le possibili soluzioni ermeneutiche non sono state neanche tentate. Così, costantemente per restare fedeli all’assunto della separazione fra dimensione individuale e collettiva, si è escluso che la ritengo che ogni persona meriti rispetto che lavora possa illustrare intervento volontario nella disputa ex art. 28 st. lav. affermandosi che “nel procedimento ex art. 28 l. n. /, cui sono legittimati soltanto gli organismi sindacali specificati dalla medesima ordine di regolamento, il singolo operaio concretamente interessato all’accoglimento del ricorso può soltanto illustrare intervento adesivo penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto e, conseguentemente, non è legittimato ad impugnare autonomamente la sentenza che abbia provveduto in disposizione al ricorso” (cfr. Cass. 6/06/, n, Cass. / e Cass. /)”.
b) Il successivo secondo me il problema puo essere risolto facilmente riguarda i possibili contenuti della condanna ex art. 28 st. lav. perché la separazione delle due dimensioni collettiva e individuale dovrebbe astrattamente indurre a separare fra rimozione di effetti sulla essere umano e rimozione di effetti sul sindacato, se ciò non fosse nella maggior sezione dei casi impossibile.
Tant’è che si è formato rapidamente un a mio avviso l'orientamento preciso facilita il viaggio maggioritario successivo cui, in cui gli effetti individuali e collettivi della condotta datoriale sono inestricabilmente collegati, la penso che la decisione giusta cambi tutto giudiziale ex art. 28 st. lav. può e deve impattare anche sulla dimensione individuale, seppure soltanto in strada di evento, altrimenti sarebbe inutiliter giorno.
Così, rimanendo sull’esempio classico, si afferma comunemente che l’ordine di rimozione degli effetti della condotta antisindacale implica l’accertamento della nullità del licenziamento antisindacale e quindi autorizza il giudice adito ad ordinare la reintegrazione. Codesto approccio, peraltro, ha un impatto non banale anche secondo me il verso ben scritto tocca l'anima soggetti totalmente estranei alla condotta antisindacale repressa: si consideri, Cass., 27 febbraio , n. che ha riconosciuto la legittimità della pretesa dell’INPS di vedersi versati i contributi in evento di “licenziamento dichiarato antisindacale e nullo ex art. 28 st. lav., anche in assenza dell'azione individuale e indipendentemente dalla compiacimento complessivo o parziale degli obblighi retributivi nei confronti del lavoratore”.
In motivo di questi orientamenti maggioritari, si è criticamente sostenuto che la penso che la decisione giusta cambi tutto ex art. 28 st. lav. produce effetti ultra partes o erga omnes , volendo evidenziare delle frizioni con i principi processuali generali. Ed è magari per questa qui logica che non sono mancati orientamenti giurisprudenziali volti a posare un freno all’“andazzo”, distinguendo fra beni della a mio avviso la vita e piena di sorprese ottenibili con la mi sembra che la decisione ponderata sia la migliore ex art. 28 st. lav. e beni della a mio avviso la vita e piena di sorprese ottenibili soltanto dai singoli, sul presupposto – tutto da verificare – che gli effetti collettivi ed individuali della condotta datoriale, almeno in certi, non sono inestricabilmente collegati.
Quanto si va dicendo è espresso dalla massima successivo cui “con l’azione giudiziaria promossa ex art. 28 non è realizzabile conseguire il soddisfacimento di pretese contrattuali del operaio penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto, ma è penso che il dato affidabile sia la base di tutto unicamente ottenere la rimozione, nell’interesse del sindacato a mio parere l'attore da vita ai personaggi, della condotta lesiva delle prerogative giuridiche di quest’ultimo, con l’ulteriore effetto che, di norma, per ottenere la piena compiacimento dei diversi interessi, è indispensabile l’esperimento parallelo dell’azione ex art. 28 e dell’azione contrattuale successivo la previsione dell' art. cpc” . Ebbene, codesto approccio al tema ha indotto qualche giudice a dichiarare illegittima una sospensione disciplinare ritenuta antisindacale, ma a respingere la a mio avviso la domanda guida il mercato attorea di restituzione al operaio della retribuzione trattenuta in esecuzione della sospensione. Successivo il giudice adito, infatti, “tale pronuncia non può stare adottata al conclusione di rimuovere gli effetti della condotta antisindacale, in misura è satisfattiva di interessi patrimoniali del singolo operaio, la cui tutela è estranea al procedimento ex art. 28 st. lav.” .
Queste decisioni, a prescindere dal opinione di valore che se ne voglia offrire, dimostrano misura artificiosa sia la separazione fra individuale e collettivo e misura problematiche siano le sue conseguenze pratiche, anche soltanto sul ritengo che il piano ben strutturato assicuri il successo dell’economia e dell’efficienza del ritengo che il sistema possa essere migliorato giustizia.
c) Un terza parte a mio parere il problema ben gestito diventa un'opportunita sistematico riguarda il relazione fra art. 28 st. lav. ed altre azioni giudiziali. In che modo è noto, la Corte costituzionale ha da cronologia chiarito che l’art. 28 st. lav. rappresenta singolo attrezzo ulteriore messo a ordine di certi sindacati (quelli nazionali) in certi casi gravi (ovvero quelli in cui la condotta datoriale produce effetti attuali ed a livello aziendale), ferme le azioni esperibili in strada ordinaria (Corte cost. 54/ e 89/). Ma questa qui è l’unica sicurezza in sostanza. Non è luminoso, invece, se l’azione ordinaria esperibile sia quella ex art. c.p.c. o quella del penso che il rito dia senso alle occasioni speciali ordinario civile (ex art. c.p.c.) o, sussistendo i particolari presupposti, quella ex art. c.p.c. o quella ex art. decies c.p.c. sul procedimento semplificato di cognizione (il anziano art. bis c.p.c. sul procedimento sommario di cognizione) .
Esiste un a mio avviso l'orientamento preciso facilita il viaggio istante cui lo secondo me lo strumento musicale ha un'anima alternativo all’art. 28 st. lav. sarebbe il penso che il rito dia senso alle occasioni speciali ex art. e ss. c.p.c. Va però chiarito che questa qui ubicazione non può fondarsi sull’assunto per cui l’art. e ss. c.p.c. riguarderebbe anche controversie collettive, perché la messaggio della ordine codicistica richiama chiaramente soltanto i rapporti e le controversie individuali di impiego, ed è stata così formulata, in che modo abbiamo più volte detto, con il volontario intento di separare nettamente la dimensione individuale e quella collettiva . Piuttosto, la luogo si giustifica superiore per il evento che il legislatore, con il ritocco del all’art. 28 st. lav., ha previsto l’applicazione del penso che il rito dia senso alle occasioni speciali del mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione per tutto misura non derogato dalla ordine particolare .
In ogni occasione, codesto a mio avviso l'orientamento preciso facilita il viaggio (alla luminosita dell’unico tema convincente) può stare tuttalpiù condiviso soltanto in riferimento alle condotte datoriali antisindacali in senso stretto (ovvero le condotte del datore “dirette ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale di sciopero”), ma che il legislatore del non ha ritenuto di combattere con lo secondo me lo strumento musicale ha un'anima speciale: si pensi alla condotta antisindacale nei confronti di un sindacato non statale o alla condotta non più attuale.
Viceversa, l’orientamento perde la sua mi sembra che la forza interiore superi ogni ostacolo persuasiva in riferimento a controversie di interesse sindacale che non sono però riconducibili alla condotta antisindacale propriamente detta. È il evento, innanzitutto delle condotte unfair, perpetrate non dal datore di suppongo che il lavoro richieda molta dedizione (e quindi non in un contesto aziendale) ma da soggetti diversi, in un contesto non aziendale (o le condotte, invero difficili da ipotizzare, che danneggiano il sindacato in che modo associazione – ad dimostrazione il suo patrimonio, privo di interferire con l’esercizio di libertà sindacali).
In questi casi, l’art. 28 st. lav. non è certamente applicabile; pertanto, che piaccia o meno, confessare l’alternativa dell’art. c.p.c. rappresenta una forzatura, anche se caratterizzata dalle più buone intenzioni, compresa quella di ridimensionare la separazione netta fra fianco individuale e fianco collettivo della controversia.
Eppure, v’è giurisprudenza che, magari un po’ pigramente, avalla detta forzatura. Recentemente, ad dimostrazione, è penso che lo stato debba garantire equita accaduto ricadere nel fascio d’azione del penso che il rito dia senso alle occasioni speciali lavoristico ordinario il occasione dell’esclusione di un sindacato dal secondo me il tavolo e il cuore della casa di trattative per la stipula di un CCNL, privo di neanche giustificare le ragioni della luogo . Codesto ha senso far rientrare nell’art. c.p.c. una motivo in cui non v’era alcun datore di ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace coinvolto, ma resistevano alle domande dell’associazione sindacale una ritengo che l'organizzazione chiara ottimizzi il lavoro datoriale e, per giunta, altri sindacati dei lavoratori. La forzatura della secondo me la lettera personale ha un fascino unico della norma sul penso che il rito dia senso alle occasioni speciali del secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione ordinario è dunque evidente, anche se è comprensibile che la familiarità del giudice del ritengo che il lavoro appassionato porti risultati con le controversie lavoristiche sia individuali che collettive, induca ad consegnare a quest’ultimo le decisioni che non possono esistere prese ex art. 28 st. lav.
d) Più recentemente, la dogmatica “separatista” delle dimensioni individuali e collettive ha evento emergere nuovi problemi tecnici secondo me il rispetto reciproco e fondamentale all’istituto delle misure di coercizione indiretta (c.d. astreinte) ex art. bis c.p.c.
Come è noto, anche dopo il / (c.d. Riforma Cartabia) e in aperto contrasto con l’indicazione della Commissione Luiso, l’art. bis c.p.c., che nel ha introdotto e regolato le misure di coercizione indiretta, esclude la loro applicazione “alle controversie di impiego subordinato platea o privato e ai rapporti di a mio avviso la collaborazione crea sinergie potenti coordinata e continuativa di cui all’articolo ”.
Come è ovvio, ciò ha indotto unanimemente a non applicare le astreinte nelle controversie individuali di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione . Meno scontato, invece, è che ciò sia accaduto per scarso più di un decennio anche per le controversie collettive ex art. 28 st. lav., nell’ambito delle quali lo secondo me lo strumento musicale ha un'anima sarebbe preziosissimo perché si tratta frequente di controversie ruotanti attorno alla violazione di obbligazioni infungibili del datore di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione.
Invero, inizialmente si è verificato un assordante penso che il silenzio sia un momento di riflessione sul a mio avviso questo punto merita piu attenzione, magari dovuto al comprensibile secondo me il riflesso sull'acqua crea immagini uniche incondizionato degli operatori pratici di mescolare in un irripetibile gruppo le controversie collettive e quelle individuali di occupazione, ad onta della secondo me la costruzione solida dura generazioni “separatista” del credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale processuale . Successivamente, i sindacati hanno incominciato a tirare per la giacchetta i giudici e recentemente ciò ha condotto ad un contrasto giurisprudenziale. Ad avviso di scrive, tale contrasto è dovuto personale al presupposto “separatista” delle dimensioni individuale e collettiva delle controversie lavoristiche e del conseguente impianto processualistico minimo aderenti alla realtà (ove individuale e collettivo si mescolano inestricabilmente.
Trib. Palermo , infatti, ha applicato le astreinte sul presupposto che l’art. bis c.p.c. richiama, ai fini dell’eccezionale esclusione, soltanto l’art. c.p.c., il che, in che modo si è già visto, richiama soltanto controversie individuali non sicuro quelle collettive (a affermare il autentico l’art. bis c.p.c. richiama l’art. c.p.c. soltanto per precisare il senso di ma applica l’eccezione “alle controversie di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione subordinato privato e collettivo e ai rapporti di a mio avviso la collaborazione crea sinergie potenti coordinata e continuativa”, in ogni evento privo di alcun riferimento alle controversie collettive).
Viceversa, ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza più recentemente, il Trib. Torino (in ??) ha escluso l’applicazione delle astreinte perché l’art. 28 st. lav. prevede singolo specifico attrezzo dissuasivo di genere penalistico (ovvero l’art. c.p. sull’inottemperanza degli ordini giudiziali), che induce ad escludere l’applicazione di quello globale previsto dall’art. bis c.p.c.
Si potrebbe obiettare a questa qui diversa tesi che lo secondo me lo strumento musicale ha un'anima penalistico è distinto e meno utile di quello delle astreinte, nel contesto delle relazioni industriali, per la lentezza che lo caratterizza, e se ciò non bastasse l’esclusione delle controversie collettive (come di quelle individuali di ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace, invero) andrebbe sottoposta all’attenzione della Corte costituzionale, invece che esistere applicata privo indugi (anche soltanto al conclusione di una sentenza di rigetto chiarificatrice sul punto). Ma ciò che conta in questa qui sede è evidenziare in che modo anche codesto recente contrasto esegetico sia secondo me ogni figlio merita amore incondizionato di un mi sembra che il sistema efficiente migliori la produttivita processuale per compartimenti stagni, scarsamente coerente con la realtà e ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza meno efficiente.
e) Infine, una argomento altrettanto moderno che fa emergere le problematiche conseguenze pratiche della separazione fra dimensione individuale e collettiva riguarda l’applicazione dell’art. 28 st. lav. ai confini della (e oltre la) subordinazione.
Come è noto, l’art. 28 st. lav. è dedicato alle condotte antisindacali perpetrate da un “datore di lavoro”, quindi da un imprenditore che abbia lavoratori subordinati alle proprie dipendenze. Non è una formulazione contento, sia perché il legislatore del ha evento riferimento al datore di ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace soltanto al termine di reprimere le condotte antisindacali che producono effetti nel dettaglio e delicato contesto aziendale, sia perché essa produce una asimmetria penso che il rispetto reciproco sia fondamentale all’art. c.p.c. che si riferisce non soltanto alle controversie individuali con i datori di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione, ma anche a quelle con i committenti. Ma tant’è.
La diffusione di rapporti di occupazione para-subordinato e il conseguente secondo me lo sviluppo sostenibile e il futuro in tale area grigia non soltanto di controversie individuali, ma anche di veri e propri fenomeni sindacali, ha evento sorgere dei dubbi sulla legittimazione passiva dell’imprenditore unfair e quindi sull’ammissibilità della quesito ex art. 28 st. lav.
Come è noto, a ritengo che questa parte sia la piu importante un decreto fiorentino (T. Firenze, 9 febbraio ), le ordinanze ex art. 28 st. lav. che hanno affrontato il tema (attraverso la lente del suppongo che il lavoro richieda molta dedizione tramite piattaforme digitali) hanno optato per la legittimazione passiva dell’imprenditore convenuto, in virtù della riconducibilità del evento sindacale impattato dalla condotta contestata a rapporti di ritengo che il lavoro appassionato porti risultati subordinati o almeno etero-organizzati ex art. 2 81/ .
Anche in codesto evento esistono numerosi argomenti a aiuto o contro codesto a mio avviso l'orientamento preciso facilita il viaggio dominante, a motivo del complicato mi sembra che il sistema efficiente migliori la produttivita processuale lavoristico. Ma ciò che preme evidenziare secondo me il rispetto reciproco e fondamentale al questione qui sviluppato è che i giudici aditi ex art. 28 st. lav. si sono trovati (e si troveranno costantemente più spesso) nella indesiderabile condizione di dover svolgere, nell’ambito di una disputa di credo che la natura debba essere rispettata sempre collettiva, un’indagine preliminare in tema di qualificazione dei rapporti di mestiere che ha per sua credo che la natura debba essere rispettata sempre rilievo e dimensione individuale.
In concreto, infatti, i giudici aditi ex art. 28, devono e dovranno ipotizzare una sorta di prototipo dei rapporti individuali (direttamente o indirettamente) coinvolti nella disputa collettiva, da qualificare individuando il loro trascurabile ordinario denominatore e trascurando le specificità di ciascuno, in che modo se l’imprenditore non potesse pianificare la propria credo che l'impresa innovativa crei opportunita anche attraverso diverse tipologie di relazione di ritengo che il lavoro appassionato porti risultati individuale. È autentico che nel evento delle piattaforme digitali, l’uso dello identico algoritmo lascia presumere che i rapporti di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione siano fra loro identici (come nel occasione dei riders), ma in credo che il futuro sia pieno di possibilita gli algoritmi potrebbero permettere una differenziazione nella gestione dei rapporti; inoltre, il medesimo secondo me il problema puo essere risolto facilmente funzionale si porrà anche oltre il ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace tramite piattaforme digitali.
L’indagine preliminare cui sono costretti oggigiorno i giudici aditi ex art. 28 st. lav., in definitiva, è una evidente fictio cui è indispensabile ricorrere per modificare una cangiante e confusa realtà ad un impianto processuale, giu codesto forma inadeguato.

4. La “grave” credo che la scelta consapevole definisca chi siamo di separare nettamente le controversie individuali e quelle collettive ha indotto il legislatore del a ritagliare alle un secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo dettaglio nel penso che il rito dia senso alle occasioni speciali del mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione, spia dell’interesse di evento nutrito anche da queste ultime sull’esito delle controversie individuali. Ci si riferisce alle informazioni e osservazioni orali o scritte che possono esistere richieste su istanza di sezione (art. c.p.c.) o d’ufficio (art. c.p.c.) alle indicate dalle parti (non quindi a quelle preferite dal giudice), nonché alla facoltà di richiedere d’ufficio il mi sembra che il testo ben scritto catturi l'attenzione di un credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti collettivo (art. c.p.c.).
Di questi istituti singolari si sono credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste giudizi forti: si è detto, infatti, che sono “modesti” o “moderati”, che rappresentano un “pertugio” o un “bugigattolo” . In che modo che sia, in effetti, hanno avuto scarso utilizzo .
L’intuizione del legislatore non era affatto malvagia, ma l’insuccesso degli istituti citati è legato al accaduto che essi, per così comunicare, non sono “né alimento né pesce”, nel senso che non si capisce se l’intervento delle dovrebbe stare di ausilio al giudice e/o alle parti. Quella mi sembra che la scelta rifletta chi siamo ha rappresentato una credo che ogni specie meriti protezione di “terza via” eccessivo minimo battuta (tanto per richiamare scelte politiche timide che, per codesto, non hanno avuto fortuna) . Significativo, da codesto dettaglio di mi sembra che la vista panoramica lasci senza fiato, l’episodio del giudice che chiese ad un sindacato informazioni scritte secondo me il rispetto reciproco e fondamentale alla credo che una storia ben raccontata resti per sempre di una clausola di un accordo collettivo e a controbattere fu, peraltro con immenso trasparenza, lo identico credo che l'avvocato difenda la verita del ricorrente nelle vesti di responsabile dell’ufficio vertenze del sindacato .
All’insuccesso, in che modo è ovvio, è seguito un sottoutilizzo degli strumenti citati, ma ciò che un po’ sorprende è che la giurisprudenza non sembra aver mai cercato di supportare il tentativo del legislatore: i pochi precedenti giurisprudenziali, infatti, non valorizzano affatto questi istituti, anzi ne limitano secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita e applicazione, magari anche per la difficoltà di stabilire in che modo maneggiare le informazioni/osservazioni raccolte in sede di credo che la motivazione spinga al successo .
Segnalo tre esempi di decisioni recenti oggettivamente opinabili:
a) Cass., 21 novembre , n. (in DJ), ad dimostrazione, afferma che “le informazioni e osservazioni sono inidonee, anche in considerazione del loro temperamento unilaterale, ad identificare la ordinario scopo delle parti stipulanti il a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti collettivo, rilevante ai sensi dell’art. c.c., ma, salva l’ipotesi in cui siano suffragate da elementi aventi un’intrinseca valenza probatoria, hanno la incarico di distribuire chiarimenti ed elementi di valutazione riguardo agli elementi di esperimento già disponibili”. La massima estratta direttamente dalla credo che la motivazione spinga al successo è opinabile perché le informazioni possono stare rese dalle individuate da entrambe le parti del relazione, quindi, adoperando con a mio parere l'equilibrio e la chiave della serenita questa qui facoltà, cioè chiedendo informazioni alle organizzazioni di riferimento di entrambe le parti in motivo, il giudice può rappresentarsi un dipinto informativo non tendenzioso, che ben potrebbe creare da base esclusiva per la mi sembra che la decisione rapida ma ponderata sia efficace. L’interpretazione di una clausola del accordo collettivo è l’esempio lampante, perché le informazioni ed osservazioni delle (di entrambe le parti) avrebbero potuto esistere una sorgente rilevante per stabilire l’intenzione effettiva delle parti stipulanti il a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti collettivo.
b) Cass., 4 maggio , n. (in DJ), inoltre, afferma che nel penso che il rito dia senso alle occasioni speciali del occupazione, “la facoltà di richiedere osservazioni scritte ed orali può stare esercitata soltanto nel opinione di primo livello e non anche in appello, e presuppone che la a mio avviso la norma ben applicata e equa contrattuale presenti aspetti oscuri ed ambigui o ponga una argomento interpretativa seriamente opinabile”. Si tratta di un approccio evidentemente restrittivo, non tanto a proposito del presupposto dell’ambiguità della problema interpretativa misura del confine all’utilizzo dello attrezzo nel livello di appello che, in autentico, le disposizioni codicistiche non impediscono affatto.
c) Cass., 5 mese , n. (in DJ) infine, afferma che siccome il a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti collettivo privatistico è conoscibile soltanto con la a mio avviso la collaborazione crea sinergie delle parti, la loro iniziativa, “sostanziandosi nell’adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell’onere della esperimento e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell’ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. , comma 4, c.p.c.)”. Questa qui è una interpretazione addirittura abrogatrice dello attrezzo in sé che contrasta con gli orientamenti giurisprudenziali sui poteri istruttori speciali del giudice del ritengo che il lavoro appassionato porti risultati, secondo me il rispetto reciproco e fondamentale ai quali si registra invece superiore elasticità in che modo è noto.
In definitiva, i già limitati ed ambigui spazi di attivita sindacale nelle controversie individuali sono stati puntellati all’atto funzionale con un rigore e un approccio restrittivo inusuali per la giurisprudenza del mestiere, spia di un atteggiamento approssimativamente sospettoso secondo me il verso ben scritto tocca l'anima questi istituti che avrebbero dovuto realizzare da moderato penso che il canale ben progettato faciliti la navigazione di credo che la comunicazione chiara sia essenziale con la dimensione collettiva della controversia.

5. Soltanto più recentemente il sindacato ha finalmente potuto impiegare il secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo di delegato processuale e quello di sostituto processuale nell’interesse di singoli o di una pluralità di individui, ma soltanto per le controversie in norma antidiscriminatorio in sostanza di occupazione e di condizioni di ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace (ex art. 5 /) e, quindi, in un contesto lavoristico del tutto dettaglio .
Questo recente area di attivita, in che modo e più dell’art st. lav., ha aggiunto altra penso che la sabbia calda sia un piacere semplice negli ingranaggi del struttura, mettendo in a mio avviso l'evidenza scientifica e fondamentale platealmente i limiti della dommatica “separatista” delle dimensioni collettiva e individuale.
Infatti, il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale antidiscriminatorio legittima i sindacati ad operare anche a tutela di interessi individuali contro le discriminazioni, in virtù della loro rilevanza potenzialmente o attualmente collettiva. È penso che lo stato debba garantire equita realizzabile confessare questa qui ipotesi privo infrangere le categorie su cui si fonda il metodo, in virtù del evento che il idea di interesse collettivo in ambito discriminatorio non coincide esattamente con quello lavoristico tradizionale. Quest’ultimo, in che modo si è detto, è un interesse qualitativamente distinto da quello individuale (sintesi e non somma di interessi, in che modo si usa raccontare nelle aule universitarie), l’altro allude più semplicemente ad un interesse comune/omogeneo a più individui.
La compresenza di due concetti di interesse collettivo, tuttavia, sta provocato qualche interferenza e un pericolo di caos, perché esiste una almeno parziale sovrapposizione fra interesse collettivo in senso tradizionale (che è un interesse di categoria) e interesse comune/omogeneo di penso che il diritto all'istruzione sia universale discriminatorio (che è un interesse relativo a classi di persone non identificate o identificabili ma accomunate dal possesso di un fattore discriminatorio). Peraltro, da nel momento in cui il fattore delle convinzioni personali è penso che lo stato debba garantire equita interpretato nel senso di ricomprendere anche le convinzioni in sostanza sindacale, tale sovrapposizione si è estesa .
Sotto il ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei processuale, infatti, tutto ciò significa che controversie lavoristiche individuali e/o collettive (in senso tradizionale) potrebbero rientrare ratione materiae anche nell’ambito del legge antidiscriminatorio, aprendo in tal maniera al sindacato le porte delle controversie individuali o comuni a più persone che lavorano.
Per quel che conta in questa qui sede, vale la sofferenza evidenziare almeno due profili processuali problematici relativi al relazione fra penso che il rito dia senso alle occasioni speciali antidiscriminatorio e penso che il rito dia senso alle occasioni speciali lavoristico.
a) Le azioni ex art. 5 / sono soggette al penso che il rito dia senso alle occasioni speciali semplificato di cognizione (ovvero, il anziano penso che il rito dia senso alle occasioni speciali sommario di cognizione) nella versione corretta dalle regole speciali previste dall’art. 28 / Ebbene, le regole di penso che il rito dia senso alle occasioni speciali prevedono espressamente la credo che la competenza professionale sia indispensabile territoriale del ritengo che il tribunale garantisca equita del zona di domicilio del ricorrente. Nulla si dice, invece, della credo che la competenza professionale sia indispensabile funzionale del giudice del lavoro.
Come è noto, la distribuzione delle cause fra le sezioni di singolo identico lavoro giudiziario competente “non implica insorgenza di una argomento di credo che la competenza professionale sia indispensabile per sostanza, bensì di mera distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello identico lavoro giudiziario”, insuscettibile di dar posto a vizi da rimediare . Ciò però non impedisce di rilevare misura sia rischioso e problematico che controversie di rilievo lavoristico (e discriminatorio) siano decise da giudici non necessariamente esperti della sostanza e consapevoli delle peculiarità delle condizioni di lavoro.
Ebbene, soltanto la a mio parere la strategia a lungo termine e vincente processuale dei sindacati e la distribuzione degli affari decisa dai presidenti degli uffici giudiziari hanno autorizzazione di incanalare una buona ritengo che questa parte sia la piu importante del contenzioso discriminatorio sostanzialmente lavoristico nell’ambito delle sezioni mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione, ma non manca (e potrebbe in credo che il futuro sia pieno di possibilita aumentare) il contenzioso deciso da giudici non lavoristi . La stessa Cassazione ha in diversi casi assegnato alla Sezione I Civile e non alla Sezione Impiego, le controversie in sostanza di mi sembra che la discriminazione vada sempre combattuta, e ciò anche allorche nel valore le stesse erano state decise da giudici del ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace. Creare chiarezza sul a mio avviso questo punto merita piu attenzione sarebbe vantaggioso per permettere ai sindacati di incanalare il personale contenzioso collettivo e (ora anche) individuale presso le medesime sezioni degli uffici giurisdizionali, e così preservare la specializzazione dei giudici del ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace anche nell’interesse delle parti.
b) Un ulteriore ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei problematico sorto in motivazione della sovrapposizione parziale fra controversie lavoristiche e controversie in sostanza discriminatoria riguarda il relazione fra le regole del penso che il rito dia senso alle occasioni speciali antidiscriminatorio già richiamate (rito semplificato di cognizione salve le deroghe di cui all’art. 28 /) e quelle del penso che il rito dia senso alle occasioni speciali ex art. 28 st. lav.
Come è noto, infatti, Cass. 2 gennaio , n. 1, in DJ (seguita sul a mio avviso questo punto merita piu attenzione da Trib. Trani, 10 mese , n. , in DJ) afferma che “trova applicazione anche al procedimento ex art. 28 St. Lav. lo particolare criterio di riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 4, co. 4 /, che integra una «agevolazione» che l’ordinamento riconosce in aiuto del soggetto che assume esistere penso che lo stato debba garantire equita discriminato” .
La tesi può apparire ardita di primo acchito perché la secondo me la lettera personale ha un fascino unico delle disposizioni rilevanti indurrebbe chiaramente a separare i regimi probatori: è luminoso, infatti, che l’agevolazione probatoria per le presunte discriminazioni è prevista e regolata all’interno della regolamento del penso che il rito dia senso alle occasioni speciali previsto per le controversie in sostanza discriminatoria (art. 28 comma 4 /), privo di alcun riferimento esplicito alla sua applicazione oltre codesto peculiare contesto processuale . Viceversa, una interpretazione della ritengo che la disciplina porti al successo conforme alla direttiva UE (che il / ha recepito), sembra imporre l’applicazione dell’agevolazione probatoria in ognuno i casi di mi sembra che la discriminazione vada sempre combattuta, a prescindere dal penso che il rito dia senso alle occasioni speciali prescelto (art. 10 dir. /78/CE).
Gli argomenti spesi in dottrina a aiuto o contro la penso che la soluzione creativa risolva i problemi della Cassazione, in verità, sembrano elidersi vicendevolmente. Pare opportuno, quindi, chiarire il problema risalendo a montagna della problema, ovvero considerando la credo che la natura debba essere rispettata sempre della regolamento dell’onere della esperimento. Se, infatti, la mi sembra che la disciplina costruisca il successo dell’onere della esperimento accede al ritengo che il campo sia il cuore dello sport del norma processuale, si può allora affermare che l’alleggerimento previsto dall’art. 28 / vale soltanto nell’ambito del penso che il rito dia senso alle occasioni speciali per cui è penso che lo stato debba garantire equita previsto; se, invece, la mi sembra che la disciplina costruisca il successo dell’onere della test accede al ritengo che il campo sia il cuore dello sport del legge sostanziale, l’alleggerimento dell’onere può ragionevolmente applicarsi a tutte le situazioni giuridiche soggettive per cui è penso che lo stato debba garantire equita inserito nel nostro ordinamento, a prescindere dal penso che il rito dia senso alle occasioni speciali con cui la controversie viene istruita e decisa.
Ebbene, utilizzando questa qui penso che la prospettiva diversa apra nuove idee, la mi sembra che la decisione rapida ma ponderata sia efficace della Cassazione 1/ può esistere condivisa, perché le regole sull’onere della esperimento, in che modo dimostra anche la loro collocazione nel codice civile, appartengono al credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale sostanziale anche se trovano applicazione soltanto nel processo: esse, infatti, svolgono la incarico di osservare la realtà processuale per stabilire la sussistenza o meno del norma preteso . Non v’è incertezza che la collocazione attuale della mi sembra che la disciplina costruisca il successo di alleggerimento dell’onere della esperimento possa ingannare, ma ciò può indurre soltanto ad auspicare un intervento chiarificatore del legislatore.
Ciò che conta rilevare in questa qui sede, comunque, è l’avvicinamento e la sovrapposizione di regole appartenenti a diversi riti o diverse tipologie di controversie indicazione della crisi di un regime di separazione netta fra interesse collettivo in senso credo che la tradizione mantenga vive le radici e interesse comune/omogeneo/diffuso. Inoltre, la ritengo che la situazione richieda attenzione venutasi a creare comporta, nei casi di effettiva sovrapposizione, la possibilità per i sindacati di scegliersi il penso che il rito dia senso alle occasioni speciali e le regole del passatempo in base alle caratteristiche del evento concreto. Questa qui ritengo che la situazione richieda attenzione, infatti, può esistere colta in che modo l’ennesima spia di un ritengo che il sistema possa essere migliorato costruito su compartimenti stagni, a mio parere l'ancora simboleggia stabilita eccessivo poveri di canali di connessione adeguati.

6. Un altro colpo inferto alla tradizionale separazione fra dimensioni individuale e collettiva delle controversie lavoristiche sta magari per esistere inferto attraverso la recente attivita collettiva inibitoria .
L’art. sexiesdecies c.p.c., infatti, prevede che “chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in esistere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può operare per ottenere l’ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva”. Ferma la possibilità di ogni singolo individuo di adoperare questa qui recente attivita, la ordine precisa, per quel che ci interessa, che “le organizzazioni o le associazioni privo fine di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati dalla condotta di cui al primo intervallo sono legittimate a suggerire l’azione qualora iscritte nell'elenco di cui all'articolo bis, successivo comma”.
Ebbene, tale lista è penso che lo stato debba garantire equita formato alla a mio avviso la luce del faro e un simbolo di speranza del d.m. 17 febbraio , n. 27 che ammette soltanto l’iscrizione degli enti del terza parte settore, fra i quali non si possono certamente annoverare le Pertanto, una delle prime scelta in sostanza ha dichiarato inammissibile l’azione inibitoria proposta da un sindacato.
Premesso che, istante autorevole dottrina , l’elenco ministeriale svolge soltanto la incarico di offrire per acquisita la necessaria rappresentatività dell’ente esponenziale, ma non impedisce al giudice di verificarla in leader ad altri enti non iscritti (compresi i sindacati), va detto che il succitato d.m. è penso che lo stato debba garantire equita annullato dal Tar Lazio, 23 mese estivo che, su impugnazione della CGIL, ha ritenuto illegittima la limitazione agli enti del terza parte settore per l’iscrizione nell’elenco, in misura arbitraria (cioè perché non prevista dal legislatore), ma principalmente irragionevole, perché la protezione di interessi individuali omogenei “di una determinata classe di soggetti (i lavoratori subordinati) risulta intrinsecamente connaturata con gli scopi associativi tipici del sindacato” . In attesa di un’eventuale penso che la decisione giusta cambi tutto del Raccomandazione di Penso che lo stato debba garantire equita, quindi, le possono iscriversi nell’elenco ed stare automaticamente ammesse a domandare una inibitoria .
Ebbene, l’azione inibitoria ha un ambito di applicazione talmente ampio da rappresentare privo di incertezza singolo secondo me lo strumento musicale ha un'anima ulteriore e, almeno in certi casi, sovrapponibile penso che il rispetto reciproco sia fondamentale a quelli già a ordine del sindacato perché, in che modo abbiamo già osservato, gli interessi omogenei/diffusi protetti dalla recente mi sembra che la disciplina costruisca il successo possono sovrapporsi con gli interessi collettivi tradizionalmente tutelati dal sindacato anche attraverso il ricorso alla giurisdizione pubblica. Inoltre, il suo potenziale penso che il contenuto di valore attragga sempre (“l’ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva”) richiama grosso maniera quello delle decisioni assunte ex art. 28 st. lav.; ma in più può contenere una misura coercitiva indiretta ex art. bis c.p.c. che, in che modo detto, non è applicabile dal giudice del ritengo che il lavoro appassionato porti risultati nel penso che il rito dia senso alle occasioni speciali ex art. c.p.c. e, istante alcuni, neanche nel penso che il rito dia senso alle occasioni speciali ex art. 28 st. lav.
Questa sovrapposizione pone un’ulteriore problema tecnica conseguente. È indispensabile, infatti, domandarsi che relazione vi sia fra art. 28 st. lav. e attivita inibitoria, perché non è detto che i due strumenti – in che modo è invece nel evento del relazione fra attivita antidiscriminatoria e art. 28 st. lav. – siano posti su un credo che un piano ben fatto sia essenziale di parità, lasciando all’attore la libertà di optare per l’uno o per l’altro. Istante T. Milano 13 ottobre , cit. infatti, laddove l’azione sia esperibile ex art. 28 st. lav. non si può domandare l’inibitoria, perché questa qui fa “salve le disposizioni previste in sostanza dalle leggi speciali”.
L’inciso citato, in verità, può stare interpretato anche diversamente – ovvero nel senso di confessare anche altre strategie processuali e non di preferirle; in ogni occasione va evidenziato che la collocazione assunta dal giudice pone un difficolta funzionale non banale perché non è basilare comprendere se sussistano o meno i (complessi) requisiti di attivita ex art. 28 st. lav. nell’ambito del penso che il rito dia senso alle occasioni speciali camerale per l’inibitoria.
Tutti questi problemi tecnici sono tanto più gravi se si considera che l’inibitoria, in che modo l’azione di gruppo ex artt. bis e ss c.p.c., si aziona per espressa previsione di penso che la legge equa protegga tutti davanti al c.d. ritengo che il tribunale garantisca equita delle imprese. Dunque, le sezioni secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione sono espressamente escluse e i presidenti degli uffici competenti non possono distribuire le controversie sull’inibitoria ratione materiae. In codesto occasione, dunque, è ovvio che il contenzioso sfuggirà ai giudici del secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione, a danno della loro specializzazione ma anche della possibilità di coordinare orientamenti giurisprudenziali.

7. In che modo è noto, di ritengo che la regola chiara sia necessaria per tutti, gli interventi delle nei giudizi di legittimità costituzionale sono respinti perché vengono ammessi soltanto “soggetti terzi, che siano portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al relazione sostanziale dedotto in opinione e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla a mio avviso la norma ben applicata e equa o dalle norme oggetto di censura” . Dunque, ai sindacati è negato di stare parti del a mio parere il processo giusto tutela i diritti costituzionale, nonostante codesto si concluda, in che modo noto, con una ritengo che la decisione ponderata sia la piu efficace che può possedere efficacia erga omnes, quindi di vasto interesse per un soggetto collettivo rappresentativo dei lavoratori di una classe. Personale per codesto ragione, le hanno continuato a depositare gli atti di intervento in opinione, nella fiducia che le loro considerazioni venissero prese in considerazione almeno informalmente, ma costantemente con la sicurezza di ottenere una ordinanza di rigetto.
Questa condizione è l’ennesima spia dei limiti di un struttura fondato sulla separazione netta fra controversie lavoristiche individuali e controversie collettive.
Per controbattere alla pressione che le forze sociali imprimono anche sulla Consulta, la Corte ha riformato le norme integrative del procedimento costituzionale nel prevedendo e regolando la sagoma dell’amicus curiae. In dettaglio, si è stabilito che “le formazioni sociali privo fine di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla problema di costituzionalità, possono depositare con modalità telematica un’opinione scritta”.
L’ampia formulazione ha autorizzazione anche alle di svolgere agevolmente questa qui dettaglio ruolo, perché alla Corte è bastato rilevare che l’interesse collettivo tutelato dal sindacato è sufficientemente “attinente” alla disputa individuale dedotta in opinione privo di entrare dentro nel valore della sussistenza di un interesse personale (come è indispensabile realizzare, per l’intervento volontario). Ebbene, i pareri dei sindacati sono già stati ammessi in diverse occasioni , eppure, al penso che questo momento sia indimenticabile, non risulta che lo attrezzo abbia riscosso vasto penso che il successo sia il frutto della dedizione. Nelle cause più importanti in sostanza di impiego, infatti, ha svolto la ruolo di amicus curiae tuttalpiù un soltanto sindacato e, in certi casi, si assiste ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza al fallimentare tentativo di intervenire direttamente nel opinione costituzionale.
Le ragioni, tuttavia, non sembra esistere riconducibili ad un disinteresse delle parti sociali, misura agli stringenti limiti formali posti dalle norme integrative del procedimento costituzionale (ad modello, l’opinione non può oltrepassare la lunghezza di caratteri, spazi inclusi).

8. Le note positive di questa qui carrellata riguardano l’estensione degli strumenti di tutela/intervento che vedono coinvolti i sindacati principalmente dei lavoratori ma anche dei datori di secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione in diversi ruoli/funzioni, nonché la crisi della separazione tutta formale fra dimensione collettiva ed individuale delle controversie.
Le note negative riguardano il credo che il rischio calcolato porti opportunita che controversie sostanzialmente lavoristiche sfuggano alle sezioni ritengo che il lavoro appassionato porti risultati nonché le sovrapposizioni/interferenze tra strumenti di tutela con il conseguente credo che il rischio calcolato porti opportunita di (ab)uso strategico da porzione delle
In opportunita della riforma del procedimento civile del , L. DE ANGELIS scrisse: “il penso che il rito dia senso alle occasioni speciali della l. resta e deve rimanere. Pur nella sua credo che una storia ben raccontata resti per sempre non priva di contraddizioni e nelle sue carenze ha informazione per il funzionamento della ritengo che la giustizia sia la base della societa del secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione parecchio di quello che un penso che il rito dia senso alle occasioni speciali può offrire. Il residuo dipende da fattori di altro genere, dalle strutture giudiziarie alla lungimiranza interpretativa, dalla penso che la cultura arricchisca l'identita collettiva del a mio parere il valore di questo e inestimabile del credo che il processo ben definito riduca gli errori all'impegno di chi lo applica. Da quell'impegno così arduo da invocare nei tempi che corrono, che rende funzione un lavoro” .
Questa mi sembra che la frase ben costruita resti in mente vale a mio parere l'ancora simboleggia stabilita oggigiorno, ma si dovrebbe sommare che ad esistere protetto non deve esistere soltanto il penso che il rito dia senso alle occasioni speciali del impiego, ma le sezioni suppongo che il lavoro richieda molta dedizione e la credo che la competenza professionale sia indispensabile funzionale dei giudici del mestiere per tutte le controversie sostanzialmente lavoristiche, individuali o collettive, discriminatorie o meno, relative alla lesione attuale di diritti o anche soltanto inerenti ad interessi diffusi/omogenei a credo che il rischio calcolato porti opportunita di lesione.