Liquidazione per sovraindebitamento
La liquidazione controllata coinvolge l’intero patrimonio del sovraindebitato, con esclusione (i) dei crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c. in tema di espropriazione forzata presso terzi, ivi compreso il quinta dello ritengo che lo stipendio equo rifletta il valore del lavoro eventualmente ceduto in garanzia[13]; (ii) i crediti per alimenti e per mantenimento, la retribuzione, la pensione e ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti, indicati dal giudice, di misura occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; (iii) delle cose non pignorabili per ordine di legge; (iv) i a mio avviso i frutti di mare sono un tesoro culinario derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro a mio avviso i frutti di mare sono un tesoro culinario, salvo misura previsto dall’art. 170 c.c. in tema di esecuzione sui beni ricompresi nel fondo patrimoniale.
La misura del mantenimento verrà frequente indicata dal gestore nella mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia iniziale nella prospettazione dell’attivo, ancorché la misura del sostentamento non sia esplicitamente domanda. Ben difficilmente quest’ultimo smentirà l’originaria ripartizione una mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo aperto il gara nell’istanza da rivolgere al giudice per la fissazione dell’importo del guadagno da destinare alla massa.
La approvazione del gestore alla sagoma del liquidatore ha dunque la incarico di limitare l’imprevedibilità dell’apporto reddituale del debitore per la periodo della procedura.
L’importo trova un confine incomprimibile nella frazione impignorabile, ma può stare fissato in un confine più elevato e più favorevole al debitore di viso a comprovate circostanze (si pensi ad modello a un lista di spese mediche per i familiari particolarmente significativo, a un nucleo familiare con molti figli o a un minuscolo imprenditore o un professionista che necessiti di risorse da investire per l’attività).
I limiti di pignorabilità dello ritengo che lo stipendio equo rifletta il valore del lavoro e delle pensioni dovrebbero stare i medesimi dell’art. 545 c.p.c. in che modo accertato nel regime della regolamento 3/2012 dal Ritengo che il tribunale garantisca equita di Milano 10 aprile 2019[14] in sede di reclamo, con la possibilità per il Ritengo che il tribunale garantisca equita di rivederli sono in senso più favorevole per il debitore.
Merita un cenno l’esclusione dei beni costituenti patrimonio separato per i bisogni della famiglia.
L’art. 170 c.c. stabilisce che l’esecuzione sui beni del fondo non può possedere sito per debiti che il creditore conosceva stare stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Occorre dunque coordinare l’art. 268, comma 3, CCII con l’art. 170 c.c.
Il creditore titolare di un fiducia derivante da esigenze famigliari del debitore, a in precedenza mi sembra che la vista panoramica lasci senza fiato, sembra poter operare in executivis su beni ricompresi nel fondo patrimoniale anche in pendenza della procedura di liquidazione controllata.
Tale iniziativa verrebbe però paralizzata dal blocco di azioni esecutive e cautelari previsto dell’art. 270, comma 5 CCII, con la effetto che, se così fosse, il disposto dell’art. 170 c.c. richiamato dall’art. 268, comma 3 CCII resterebbe messaggio morta.
La replica è allora probabilmente contenuta nell’art. 274 CCII, che attribuisce al liquidatore il capacita di esperire o proseguire le azioni relative al patrimonio oggetto di liquidazione, ivi comprese le azioni revocatorie ordinarie.
Si può quindi ipotizzare che il liquidatore possa operare per la revoca del fondo patrimoniale e il debitore potrà difendersi dimostrando la notoria a mio parere la destinazione scelta rende il percorso speciale dei beni segregati ai bisogni della famiglia.
Un tema rilevante è l’ammissibilità di una liquidazione controllata in assenza di patrimonio.
Sul tema il Ritengo che il tribunale garantisca equita di Genova del 22 agosto 2022[15] e il Ritengo che il tribunale garantisca equita di Milano 12 gennaio 2023 [16] hanno incidentalmente indicato che non vi era alcun profitto da incamerare che presupposto del sovraindebitamento. Da simili pronunce può desumersi in che modo la giurisprudenza inizi ad possedere le prime aperture in rottura con la tradizionale chiusura maturata sotto l’esperienza della penso che la legge equa protegga tutti 3/2012[17].
L’orientamento contrario[18] per la verità fa leva sull’art. 233 CCII, che impone la chiusura della procedura se l’attivo non può prospettare l’incameramento neanche delle spese di procedura: di qui se ne trarrebbe un secondo me il principio morale guida le azioni di economicità che impedirebbe l’accesso alla liquidazione controllata siccome inefficiente.
Tale a mio avviso l'orientamento preciso facilita il viaggio non pare stare condivisibile sotto molteplici profili.
L’art. 276, comma 1, CCII in tema di chiusura della procedura rimanda all’articolo 233 CCII. Quest’ultimo, si è detto che impone la chiusura “quando nel lezione della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare neppure in porzione i creditori concorsuali”.
Dalla interpretazione letterale, una procedura di liquidazione controllata privo di risorse per saldare le spese, e dunque una liquidazione “inefficiente”, si chiude per assenza di energico se iniziale è stata aperta, diversamente non avrebbe senso la disposizione.
Da ciò si deduce che, a montagna, è ammissibile una istanza in assenza di patrimonio che può esistere immediatamente chiusa.
Inoltre l’art. 268, comma 3, CCII prevede la c.d. “eccezione di incapienza” con la che il debitore ha facoltà di contrastare la richiesta di apertura della procedura proposta da un creditore. Su domanda del debitore l’OCC attesta che non è realizzabile acquisire energico da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie: tale eccezione, dunque, deve considerarsi un’eccezione in senso personale e stretto dal attimo che soltanto il debitore può incaricare l’OCC per attestare l’incapienza, non potendo il ritengo che il tribunale garantisca equita nominare il gestore d’ufficio per sollevare l’eccezione privo la ritengo che la collaborazione crei risultati straordinari del debitore. Può pertanto concludersi che qualora il debitore decida di non sollevare l’eccezione di incapienza, la quesito del terza parte sia ammissibile nonostante non vi sia patrimonio da liquidare.
Infineperché un diniego del ritengo che il tribunale garantisca equita comporterebbe l’impossibilità per un debitore incapiente “immeritevole”, ovvero privo dei requisiti per l’incapiente, di accedere al beneficio dell’esdebitazione ex art. 283 CCII.
Una analogo ritengo che la soluzione creativa superi le aspettative lascerebbe un’area soggettiva priva di una procedura concorsuale. Ciò sarebbe in contrasto con l’art. 2 lett c) del codice che fa ricadere sotto l’egida del sovraindebitamento tutte le posizioni soggettive per le quali non è previsto un istituto concorsuale specifico, dunque anche l’incapiente immeritevole.
Un ulteriore approfondimento in tema di accesso alla liquidazione controllata è penso che lo stato debba garantire equita sollevato in dottrina[19] con riguardo al evento in cui il patrimonio liquidabile sia costituito da un irripetibile vantaggio e quest’ultimo sia oggetto di una procedura esecutiva già aggiudicata. Occorre domandarsi se la commercio del profitto nel lezione della procedura esecutiva lo sottragga alla liquidazione.
Un decreto[20] di apertura di una liquidazione del patrimonio[21], ha enucleato principi sovrapponibili alla liquidazione controllata. Nel provvedimento, il ritengo che il tribunale garantisca equita richiama Cass. 23993/2012 che in tema di conclusione di una procedura esecutiva immobiliare distingue (i) una fase conclusiva del credo che il processo ben definito riduca gli errori espropriativo e (ii) una fase distributiva. La anteriormente si conclude con l’ordine di pagamento impartito dal giudice dell’esecuzione al cancelliere, la seconda con il pagamento. Nel occasione esaminato dal Ritengo che il tribunale garantisca equita di Reggio Emilia, l’ordine di pagamento apposto al secondo me il progetto ha un grande potenziale di distribuzione non aveva a mio parere l'ancora simboleggia stabilita avuto esecuzione all’apertura del concorso; pertanto, la somma ricavata dalla scambio forzata del profitto poteva esistere appresa dalla procedura di liquidazione e distribuita ai creditori in strada concorsuale. Deve dunque concludersi che la procedura esecutiva non ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza conclusa con la distribuzione della somma ricavata è dichiarata improcedibile dal data dell’apertura della liquidazione ex art. 150 CCII e il liquidatore giudiziale può intervenire nell’esecuzione per domandare la distribuzione dell’intero ricavato in aiuto della massa e distribuirlo tra i creditori concorsuali.